(art. 20 cpv. 1 LMSI). I dati possono essere rilevati, tra l’altro, tramite il SIC, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale (art. 20 cpv. 2 lit. a LMSI) e tramite richiesta di informazioni relative a procedure penali in corso ai competenti organi incaricati del perseguimento penale (art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI). 3.3. L’Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) del 19.12.2001 (di seguito vOCSP) è stata abrogata e sostituita dall’Ordinanza sui controlli relativi alle persone (OCSP) del 4.3.2011 (di seguito OCSP), entrata in vigore l’1.4.2011 (cfr. art. 31 cpv. 1 e 33 OCSP). 3.3.1.