d della legge militare del 3.2.1995); in casi speciali il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo (art. 19 cpv. 3 LMSI). Il controllo di sicurezza consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna; non sono raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali (art. 20 cpv.