{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-100_2011-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109901&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "74121d0b410b81905f20c30197344ccb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.04.2011 60.2011.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS - Servizio delle attività informative della Confederazione SIC quale istante\n\n3.3.\nL’Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) del 19.12.2001 (di seguito vOCSP) è stata abrogata e sostituita dall’Ordinanza sui controlli relativi alle persone (OCSP) del 4.3.2011 (di seguito OCSP), entrata in vigore l’1.4.2011 (cfr. art. 31 cpv. 1 e 33 OCSP).\n3.3.1.\nIl previgente art. 3 vOCSP stabiliva che: \"Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato) in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo definita nella presente ordinanza\".\nL’art. 3 cpv. 1 OCSP, in vigore dall’1.4.2011, precisa che il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli art. 10 OCSP [secondo cui il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base cui sono sottoposti, tra l’altro, gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiali classificati CONFIDENZIALE (art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a OCSP)], art. 11 OCSP (secondo cui il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato) e art. 12 cpv. 1 OCSP [secondo cui il il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione determinate persone (lit. a-lit. e)] in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.\n3.3.2.\nLo svolgimento del controllo di sicurezza nella previgente vOCSP era sancito dagli art. 13-19 vOCSP.\nIn particolare per la raccolta dei dati l’art. 17 cpv. 2 vOCSP prevedeva che \"Per rilevare ulteriori dati quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali\".\nNella nuova ordinanza è stato (tra l’altro) precisato che lo svolgimento del controllo di sicurezza è relativo alle persone ed è codificato negli art. 14-20 OCSP.\nLa raccolta dei dati è ora prevista dall’art. 19 OCSP che, al suo cpv. 2, ha ripreso il testo del previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP, stabilendo quanto segue:\n\"Il servizio specializzato CSP DDPS [il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 3 cpv. 1 OCSP)] può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente\".\nQuesta norma ha dunque ripreso il testo del previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP\n4. Questa Corte – considerati in particolare le competenze del SIC, il tenore degli art. 17 cpv. 2 vOCSP e 19 cpv. 2 OCSP, le diverse istanze ex art. 27 CPP TI (ora 62 cpv. 4 LOG) presentate all’allora Camera dei ricorsi penali nel corso del 2010 richiamando gli art. 20 LMSI e art. 17 cpv. 2 vOCSP e la presente istanza – ritiene di dover emanare una decisione di principio.\nLa Corte dei reclami penali riconosce, di principio, al Dipartimento federale della difesa della protezione della popolazione e dello sport DDPS, Servizio delle attività informative della Confederazione SIC (SIC) – quale servizio specializzato CSP DDPS che esegue in particolare i controlli di sicurezza secondo gli art. 10 (controllo di sicurezza di base), art. 11 (controllo di sicurezza ampliato) e art. 12 cpv. 1 OCSP (controllo di sicurezza ampliato con audizione) in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni (art. 3 cpv. 1 OCSP) – un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere direttamente dal Ministero pubblico, dal Tribunale penale cantonale, dalla Pretura penale, dalla Corte di appello e di revisione penale e anche, se del caso, dalla Corte dei reclami penali copia delle decisioni di procedimenti penali conclusi e non cancellati dal casellario giudiziale giusta il previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP e l’art. 19 cpv. 2 OCSP in relazione all’art. 20 LMSI, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, allegando l’apposito formulario intitolato \"Controllo di sicurezza relativo alle persone per terzi (progetto civile)\" sottoscritto dalla persona soggetta a controlli.\nIn caso di dubbio il SIC può presentare a questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente il Ministero pubblico, la Pretura penale e la Corte di appello e di revisione penale possono trasmettere l’istanza, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG.\n5. Per quanto interessa la fattispecie in esame, l’istante può dunque rivolgersi direttamente al Tribunale penale cantonale – autorità alla quale viene trasmessa, per competenza, la presente istanza – considerato come dall’estratto del casellario giudiziale 14.3.2011 risulta che la persona sottoposta a controllo di sicurezza su incarico del Tribunale penale federale (TPF) è stata condannata il 23.12.2003 dalla Corte delle assise correzionali di __________.\n6. Considerati la funzione dell’istante, la finalità della richiesta e l’emanazione di questa decisione di principio, non si prelevano tassa di giustizia e spese.\npronuncia\n1. L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nper conoscenza:"}