{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-100_2011-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109901&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "74121d0b410b81905f20c30197344ccb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.04.2011 60.2011.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS - Servizio delle attività informative della Confederazione SIC quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 21/31.3.2011 presentata dal\npremesso che la richiesta datata 21.3.2011 (indirizzata alla Corte delle assise correzionali di __________ rispettivamente al Ministero pubblico) è giunta il 24.3.2011 al Ministero pubblico rispettivamente il 30.3.2011 al Tribunale penale cantonale, che con scritto 30/31.3.2011 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte, senza formulare osservazioni in merito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. Con scritto 21.3.2011 – indirizzato alla Corte delle assise correzionali di __________ rispettivamente al Ministero pubblico e ricevuto, per competenza, da questa Corte il 31.3.2011 – il Dipartimento federale della difesa della protezione della popolazione e dello sport DDPS, Servizio delle attività informative della Confederazione SIC (di seguito SIC), in applicazione dell’art. 20 LMSI e dell’art. 17 cpv. 2 vOCSP, chiede informazioni sullo stato attuale delle inchieste penali pendenti o concluse riguardanti la persona di __________, allegando parimenti copia dell’estratto del casellario giudiziale 14.3.2011 e copia del formulario intitolato \"Controllo di sicurezza relativo alle persone per terzi (progetto civile)\" datato 24.1.2011, da cui risulta in particolare l’autorizzazione rilasciata da quest’ultimo a compiere un controllo di sicurezza di base (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a).\n2. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n3. 3.1.\nDall’1.1.2010 la Svizzera dispone di un nuovo strumento di politica di sicurezza, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC); le basi legali e le sue mansioni sono sancite nella Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) del 3.10.2008 e nella Legge federale sulle misure per la salvaguardia per la sicurezza interna del 21.3.1997 (LMSI) (cfr. www.vbs.admin.ch).\n3.2.\nGiusta l’art. 19 cpv. 1 LMSI il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari e terzi che collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e nell’esercizio dell’attività se hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi (lit. a), se hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adempimento di compiti importanti della Confederazione (lit. b), se hanno, in quanto militari, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati (lit. c), se collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti (lit. d) e se hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate (lit. e).\nIl controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione o dell’attribuzione del mandato; la persona sottoposta al controllo deve essere consenziente (rimane salvo l’art. 113 cpv. 1 lit. d della legge militare del 3.2.1995); in casi speciali il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo (art. 19 cpv. 3 LMSI).\nIl controllo di sicurezza consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna; non sono raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali (art. 20 cpv. 1 LMSI).\nI dati possono essere rilevati, tra l’altro, tramite il SIC, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale (art. 20 cpv. 2 lit. a LMSI) e tramite richiesta di informazioni relative a procedure penali in corso ai competenti organi incaricati del perseguimento penale (art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI).\n"}