Considerato che nel frattempo non è stata presentata un’istanza ex art. 186 CPP/TI, questa Corte tratta la richiesta come se la procedura fosse conclusa. 6. Valendo i medesimi principi dell’art. 27 CPP/TI, pur essendo stata la qui istante parte (quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura allora prevista dall’art. 27 CPP/TI (ed ora art. 62 cpv. 4 LOG) e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Giusta i lavori preparatori, l’art. 27 CPP/TI si applicava, infatti, anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).