la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP/TI. 5. Nel presente caso, al momento della presentazione della richiesta in esame non era ancora trascorso il termine di dieci giorni per inoltrare un’istanza di promozione dell’accusa. Competente ad evadere una richiesta di una parte prima della fine della procedura sarebbe quindi stato il Ministero pubblico. Considerato che nel frattempo non è stata presentata un’istanza ex art. 186 CPP/TI, questa Corte tratta la richiesta come se la procedura fosse conclusa. 6.