La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione". Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, n. 4 ad art. 101 CPP). Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv.