{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2010-385_2011-01-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110274&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "42e40af0282b2a52a5d74adc1547cf51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2010.385"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.01.2011 60.2010.385"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 19/22.11.2010 – completata il 26/30.11.2010 su richiesta di questa Corte – presentata dall’\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________; |\n|\nrichiamate le osservazioni 11/13.12.2010 di PI 1, che non si oppone all’istanza;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. In data 16.9.2010 il procuratore pubblico Nicola Respini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1 siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate \"per avere, a __________, nel periodo __________ sino al __________ presso lo stabile __________ __________ __________ a __________, in modo professionale tramite un computer collegato alla rete internet, rilasciando agli avventori le ricevute sulle scommesse online in ambito sportivo, pagando loro le eventuali vincite, agendo pertanto in modo professionale, concluso, negoziato e/o fornito l’occasione di concludere scommesse proibite traendo un profitto pari al 5/8% delle giocate complessive, conseguendo un guadagno complessivo di almeno ca. fr. 6/7'000.--\", proponendo la sua condanna alla multa di CHF 4'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________ – inc. MP __________).\nIl surriferito decreto di accusa è cresciuto in giudicato il 18.10.2010.\n2. Con la presente istanza – completata il 26/30.11.2010 su richiesta 24.11.2010 di questa Corte – l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, richiamando gli art. 36 Las e 26 Laps, chiede di poter accedere agli atti del surriferito incarto penale inerente a PI 1, che beneficia di prestazioni assistenziali dal mese di novembre 2005, allo scopo di appurare se abbia percepito indebitamente delle prestazioni conseguendo degli introiti non dichiarati.\nCome esposto in entrata, PI 1 non si è opposto alla richiesta.\n3. Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).\nA norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti.\n4.Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: \"Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione\".\nDal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, n. 4 ad art. 101 CPP). Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., n. 5 ss. ad art. 101 CPP). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.\nPer contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma.\nA livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP/TI.\n5.Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti, considerati inoltre gli art. 26 Laps (restituzione di prestazioni indebitamente percepite) e 36 Las (prestazioni ottenute indebitamente) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’Ufficio istante, che prevale sui diritti personali di PI 1 (il quale, come esposto, non si è opposto alla richiesta)."}