Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, stante il concreto pericolo di fuga, sufficiente da solo a giustificare il mantenimento del ricorrente in un penitenziario chiuso a tenore dell'art. 76 cpv. 2 CP, il collocamento di RI 1 in sezione aperta presso il Penitenziario Pöschwies non appare giustificato e la decisione impugnata merita di essere integralmente tutelata. 6. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico del qui ricorrente, soccombente.