decisione 12.7.2010 dell'Ufficio della migrazione del Canton __________, sub doc. 12 e sentenza 10.6.2008 della Corte delle Assise criminali, p. 14-15, doc. 2, annesse alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM). Anche la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino in data 4.12.2009 ha emanato a carico del ricorrente un'in-giunzione di allontanamento senza formalità, in cui gli viene fatto ordine di abbandonare immediatamente il territorio svizzero non appena scarcerato (cfr. scritto del 4.12.2009, doc. 8, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).