, Basilea 2007, n. 8 ad art. 76 CP). A livello cantonale l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (RS 4.2.1.1.1. - in vigore dal 9.3.2007 e rimasto invariato dopo l'entrata in vigore del CPP) al cpv. 1 dispone che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) รจ la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.