2 CP stabilisce inoltre che "il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati". Interpretata e contrario quest'ultima norma prevede quali criteri determinanti per il collocamento in un penitenziario aperto o in un reparto aperto di un penitenziario chiuso, cumulativamente, che non sussista il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e che nemmeno vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati (cfr. Messaggio del CF del 21.9.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1793; BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 2a. ed., Basilea 2007, n. 8 ad art. 76 CP).