(Diritto transitorio) cpv. 3 della sopraccitata Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale del 20.4.2010 prevede che "I ricorsi che, in virtù del diritto transitorio, sono mandati alla Camera dei ricorsi penali, sono trattati dalla Corte dei reclami penali". Da tutto ciò ne discende la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul ricorso presentato da RI 1 (conformemente alle disposizioni della vecchia LEPM, rimasta in vigore sino al 31.12.2010), ritenuto che a tenore dell'art. 448 cpv. 2 CPP gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore del nuovo CPP mantengono la loro validità. 4. 4.1. Giusta l'art. 75a cpv.