2, 3 e 4 del codice di procedura penale". In questo senso le nuove normative nulla hanno mutato alla situazione previgente, se non il naturale passaggio dalla Camera dei ricorsi penali alla Corte dei reclami penali, oltre che il trasferimento delle residue (a seguito del precedente adeguamento della legislazione cantonale conseguente alla revisione del Codice penale svizzero entrata in vigore il 1.01.2007) competenze decisionali della SEPEM al giudice dell'applicazione della pena (ora giudice dei provvedimenti coercitivi). 3. Il punto XXVII. (Diritto transitorio) cpv.