Infatti l'art. 7 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27.11.2006 (RS 4.2.1.1.), in vigore dal 9.3.2007 al 31.12.2010, prevedeva che: "Le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; il ricorso รจ intimato al Consiglio di Stato con un termine massimo di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni; sono applicabili gli art. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 del codice di procedura penale".