e. In data 21.10.2010 la SEPEM ha respinto l'istanza del qui ricorrente. Ciò in considerazione del fatto che a carico di RI 1 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha emanato un'ingiunzione di allontanamento dal nostro territorio e che il ricorrente non intrattiene più alcun contatto con la moglie ricevendo in carcere unicamente le visite di una persona facente parte di un gruppo di volontari operanti sul territorio. La SEPEM a fondamento del proprio giudizio negativo ha altresì considerato il comportamento non esemplare tenuto da RI 1 in carcere (avuto riguardo alle suddette sanzioni disciplinari) ed infine l'assenza di un suo progetto concreto verso il futuro.