{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2010-375_2011-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107546&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f26bd5e9c1c2cc1f6ef13c3a3c54e426"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2010.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.02.2011 60.2010.375"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ricorso contro la decisione della SEPEM in materia di esecuzione della pena. istanza di trasferimento nella sezione aperta. pericolo di fuga. competenza della Corte dei reclami penali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:02", "Checksum": "5feb2eda97da496a461527991688633f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.02.2011 60.2010.375\nRegesto:\nRicorso contro la decisione della SEPEM in materia di esecuzione della pena. istanza di trasferimento nella sezione aperta. pericolo di fuga. competenza della Corte dei reclami penali\n\n4.2.\nNon è dato un rischio di fuga ai sensi dell'art. 76 cpv. 2 CP se tale possibilità sussiste solo in maniera astratta e in generale.\nConformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).\nLa dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni (\"Beziehungsnetz\") con il nostro paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine (\"Kriminaltouristen\") e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora (BSK Strafrecht I, B.F. BRÄGGER, op. cit., n. 4 ad art. 76 CP).\n5. Nel caso concreto una volta scarcerato RI 1, cittadino della, dovrà immediatamente lasciare il nostro paese in quanto privo di un valido permesso di soggiorno.\nIl 12.7.2010 l'Ufficio di migrazione del Canton __________, vista la di lui pesante condanna, non gli ha rinnovato il permesso di dimora e ha ordinato nel contempo il suo immediato allontanamento non appena verrà liberato dal carcere. Si osserva peraltro che il permesso di dimora era a suo tempo stato ottenuto dal qui ricorrente siccome nel marzo 2004 era convolato a nozze con una cittadina turca e svizzera__________. RI 1 infatti era giunto in Svizzera nel dicembre 2001 per deporre domanda d'asilo. La stessa nel marzo 2003 era stata dichiarata irricevibile, posto come egli aveva dato false generalità (sostenendo di averlo perso non aveva prodotto alcun documento d'identità) e aveva mentito a proposito del suo paese d'origine e della sua situazione familiare in __________. Egli, malgrado il conseguente ordine immediato di lasciare il nostro territorio, aveva continuato a soggiornarvi illegalmente sino al momento in cui è riuscito ad ottenere, nei modi testé descritti, il permesso di dimora (cfr. decisione 12.7.2010 dell'Ufficio della migrazione del Canton __________, sub doc. 12 e sentenza 10.6.2008 della Corte delle Assise criminali, p. 14-15, doc. 2, annesse alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).\nAnche la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino in data 4.12.2009 ha emanato a carico del ricorrente un'in-giunzione di allontanamento senza formalità, in cui gli viene fatto ordine di abbandonare immediatamente il territorio svizzero non appena scarcerato (cfr. scritto del 4.12.2009, doc. 8, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).\nDal punto di vista personale e familiare RI 1 non vanta legami con la Svizzera tali da rendere improbabile una sua fuga all'estero, al fine di sottrarsi all'espiazione della pena inflittagli e ciò malgrado che i suoi documenti d'identità (validi sino al 30.11.2011) siano depositati presso il Penitenziario Pöschwies. Egli è originario della, dove è cresciuto, vi ha assolto la formazione di aiuto meccanico e vi ha svolto questa professione sino all'età di 22 anni. A tutt'oggi vi vivono la madre, una sorella ed altri parenti, con i quali egli ha mantenuto contatti regolari (sia telefonici sia con soggiorni al suo paese d'origine) anche dopo il suo arrivo in Svizzera nel dicembre 2001. Alle autorità dell'immigrazione __________ il ricorrente stesso, nel maggio 2010, ha dichiarato di voler far rientro nel suo paese natìo una volta scarcerato e ha altresì riconosciuto di aver interrotto dall'ottobre 2008 i contatti con la propria moglie, un'assistente di cura residente a dalla quale non ha avuto figli. La donna in data 17.6.2010 davanti alle medesime autorità __________ ha peraltro precisato che la pronuncia del loro divorzio era prevista entro dicembre 2010 (cfr. decisione 12.7.2010 dell'Ufficio della migrazione del Canton __________, sub doc. 12, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM). A conferma della rottura dei rapporti tra i coniugi __________ vi è pure il riassunto delle visite ricevute dal ricorrente presso il Penitenziario Pöschwies nel periodo dal 3.2.2009 al 27.8.2010 dal quale appare come la moglie non gli ha mai reso visita. Assenti pure visite di altri parenti o amici, ad esclusione di incontri con una persona appartenente a un gruppo di volontari attivi in quella zona (cfr. Vollzugsbericht 8.9.2010, sub doc. 13, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).\nNel (breve) periodo, precedente il suo arresto (avvenuto nell'agosto 2007), in cui egli ha beneficiato del permesso di dimora, il ricorrente ha svolto soltanto lavori saltuari, interrotti da periodi in cui ha controllato la disoccupazione e, stante le dichiarazioni della moglie alle autorità della migrazione __________, egli ha perlopiù intrattenuto rapporti con suoi conoscenti di origine __________ (cfr. decisione 12.7.2010, sub doc. 12, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM)."}