{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2010-375_2011-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107546&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f26bd5e9c1c2cc1f6ef13c3a3c54e426"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2010.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.02.2011 60.2010.375"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ricorso contro la decisione della SEPEM in materia di esecuzione della pena. istanza di trasferimento nella sezione aperta. pericolo di fuga. competenza della Corte dei reclami penali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:02", "Checksum": "5feb2eda97da496a461527991688633f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.02.2011 60.2010.375\nRegesto:\nRicorso contro la decisione della SEPEM in materia di esecuzione della pena. istanza di trasferimento nella sezione aperta. pericolo di fuga. competenza della Corte dei reclami penali\n\n\ng. Nelle sue osservazioni 16/17.11.2010 la SEPEM postula la conferma della decisione impugnata e quindi il respingimento del gravame. Nel suo esposto essa ribadisce che RI 1, privo di un qualsiasi permesso di dimora, dovrà abbandonare il nostro territorio non appena scarcerato, che egli non vanta legami significativi con il nostro paese ed infine che il suo comportamento in carcere non è sempre stato corretto essendo egli incorso in quattro sanzioni disciplinari.\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore al 1°.1.2011 del Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che ha portato all'abrogazione del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI) e alla riforma di diverse altre leggi cantonali, occorre esaminare preliminarmente la competenza di questa Corte a decidere il presente ricorso.\n2. L'art. 439 cpv. 1 CPP ha lasciato ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.\nIl 1°.1.2011 è entrata in vigore la Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 20.4.2010, che al punto XV. ha adottato la nuova Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (nel seguito LEPM), poi completata dalla modifica del 18.10.2010 (pure entrata in vigore il 1°.1.2011). La nuova LEPM conferisce, tra l'altro, al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM). Contro tale decisione è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).\nGià in base al diritto previgente, l'autorità di ricorso contro le decisioni di prima istanza in ambito di esecuzione pene e misure era la Camera dei ricorsi penali. Infatti l'art. 7 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27.11.2006 (RS 4.2.1.1.), in vigore dal 9.3.2007 al 31.12.2010, prevedeva che: \"Le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; il ricorso è intimato al Consiglio di Stato con un termine massimo di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni; sono applicabili gli art. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 del codice di procedura penale\".\nIn questo senso le nuove normative nulla hanno mutato alla situazione previgente, se non il naturale passaggio dalla Camera dei ricorsi penali alla Corte dei reclami penali, oltre che il trasferimento delle residue (a seguito del precedente adeguamento della legislazione cantonale conseguente alla revisione del Codice penale svizzero entrata in vigore il 1.01.2007) competenze decisionali della SEPEM al giudice dell'applicazione della pena (ora giudice dei provvedimenti coercitivi).\n3. Il punto XXVII. (Diritto transitorio) cpv. 3 della sopraccitata Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale del 20.4.2010 prevede che \"I ricorsi che, in virtù del diritto transitorio, sono mandati alla Camera dei ricorsi penali, sono trattati dalla Corte dei reclami penali\".\nDa tutto ciò ne discende la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul ricorso presentato da RI 1 (conformemente alle disposizioni della vecchia LEPM, rimasta in vigore sino al 31.12.2010), ritenuto che a tenore dell'art. 448 cpv. 2 CPP gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore del nuovo CPP mantengono la loro validità.\n4. 4.1.\nGiusta l'art. 75a cpv. 2 CP \"Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale\". L'art. 76 cpv. 2 CP stabilisce inoltre che \"il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati\".\nInterpretata e contrario quest'ultima norma prevede quali criteri determinanti per il collocamento in un penitenziario aperto o in un reparto aperto di un penitenziario chiuso, cumulativamente, che non sussista il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e che nemmeno vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati (cfr. Messaggio del CF del 21.9.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1793; BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 2a. ed., Basilea 2007, n. 8 ad art. 76 CP).\nA livello cantonale l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (RS 4.2.1.1.1. - in vigore dal 9.3.2007 e rimasto invariato dopo l'entrata in vigore del CPP) al cpv. 1 dispone che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.\nIl cpv. 3 del medesimo regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.\n"}