{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2010-375_2011-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107546&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f26bd5e9c1c2cc1f6ef13c3a3c54e426"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2010.375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.02.2011 60.2010.375"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ricorso contro la decisione della SEPEM in materia di esecuzione della pena. istanza di trasferimento nella sezione aperta. pericolo di fuga. competenza della Corte dei reclami penali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:02", "Checksum": "5feb2eda97da496a461527991688633f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.02.2011 60.2010.375\nRegesto:\nRicorso contro la decisione della SEPEM in materia di esecuzione della pena. istanza di trasferimento nella sezione aperta. pericolo di fuga. competenza della Corte dei reclami penali\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nElena Tagli Schmid, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso 8/11.11.2010 presentato da\n|\n|\nRI 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 21.10.2010 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM), che ha respinto la richiesta tendente ad ottenere il suo collocamento in sezione aperta (inc. __________) |\npremesso che il ricorso 8.11.2010 è giunto il 9.11.2010 alla SEPEM, che poi l'ha trasmesso, per competenza, a questa Corte con scritto 10.11.2010, rilevato che la decisione impugnata indica correttamente l'istanza di ricorso da adire ma erroneamente il termine di ricorso di 5 giorni;\nrichiamate le osservazioni 16/17.11.2010 della Divisione della giustizia e della SEPEM, che concludono per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. In data 10.6.2008 la Corte delle assise criminali di __________ ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro e lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 7.8.2007 al 10.6.2008. La Corte ha altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 60 giorni inflitta al ricorrente dalla Staatsanwaltschaft __________ il 26.7.2005 (cfr. sentenza 10.6.2008, inc. TPC __________ - sentenza cresciuta in giudicato il 31.7.2008). Il 3.2.2009 RI 1 è stato trasferito presso il Penitenziario __________, in quanto precedentemente al suo arresto egli risiedeva a unitamente alla moglie.\nb. Considerato che il ricorrente si trova in espiazione di pena dal 10.6.2008, dedotto il carcere preventivo, la metà pena è stata raggiunta il 7.6.2010 mentre che i due terzi, per la liberazione condizionale, cadranno il 18.5.2011; l'espiazione della pena terminerà il 7.4.2013 (cfr. ordine di esecuzione, doc. 3, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).\nc. Con istanza del 12.8.2010 RI 1 ha chiesto alla SEPEM di poter beneficiare del regime progressivo con il collocamento in sezione aperta, a suo dire, al fine di prepararsi al suo definitivo rilascio e dunque a meglio integrarsi nella società e ad avere migliori contatti con la propria famiglia (cfr. istanza 12.8.2010, doc. 13, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).\nPer completezza si rileva che una prima istanza tendente ad ottenere il passaggio alla sezione aperta era già stata inoltrata da RI 1 il 5.3.2010 alla SEPEM e da quest'ultima respinta in data 8.4.2010 siccome, tra l'altro, ritenuta prematura non avendo a quel momento il detenuto ancora raggiunto l'espiazione della metà pena (prevista per il 7.6.2010) e tantomeno i 7/12 (scadenti il 7.11.2010) che la prassi ticinese richiederebbe per l'eventuale passaggio al regime progressivo in caso di \"stranieri senza agganci sul territorio\" (cfr. decisione 8.4.2010 della SEPEM, doc. 10, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).\nd. Considerato nel suo complesso il comportamento di RI 1 in espiazione di pena [buono verso gli altri detenuti e il personale della struttura carceraria, soddisfacente riguardo al lavoro da lui svolto ma offuscato da quattro sanzioni disciplinari, tra cui - le più gravi - in data 8.12.2009 sanzione per possesso vietato di un cellulare e in data 27.7.2010 per possesso, consumo e commercio vietati di medicamenti privi di prescrizione medica, in specie pastiglie anabolizzanti (cfr. riassunto sanzioni disciplinari sub doc. 13, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM)], la Direzione e il Servizio sociale del Penitenziario __________, nel loro rapporto 8.9.2010, hanno preavvisato favorevolmente il trasferimento del qui ricorrente nella sezione aperta, non ritenendo data la pericolosità pubblica e considerando minimo il rischio di fuga (cfr. Vollzugsbericht 8.9.2010, sub doc. 13, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).\ne. In data 21.10.2010 la SEPEM ha respinto l'istanza del qui ricorrente. Ciò in considerazione del fatto che a carico di RI 1 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha emanato un'ingiunzione di allontanamento dal nostro territorio e che il ricorrente non intrattiene più alcun contatto con la moglie ricevendo in carcere unicamente le visite di una persona facente parte di un gruppo di volontari operanti sul territorio. La SEPEM a fondamento del proprio giudizio negativo ha altresì considerato il comportamento non esemplare tenuto da RI 1 in carcere (avuto riguardo alle suddette sanzioni disciplinari) ed infine l'assenza di un suo progetto concreto verso il futuro.\nf. Con tempestivo ricorso dell'8/11.11.2010 RI 1 postula l'accoglimento dello stesso e quindi ribadisce il suo trasferimento in sezione aperta al fine di permettere il suo reinserimento sociale, ritenuto il preavviso favorevole della Direzione del Penitenziario Pöschwies e posto che egli, visti i reati per i quali è stato condannato, non rientra tra i condannati ritenuti pericolosi. Sostiene inoltre di non risiedere illegalmente in Svizzera."}