{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2010-301_2012-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110654&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "04d62f610f3bf3a2b4e3a60d60d57292"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2010.301"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.03.2012 60.2010.301"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. parte interrogata nell'ambito del procedimento penale nel frattempo archiviato e toccata personalmente dai fatti accaduti quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:13", "Checksum": "23739d72710dd8fdc9d3f8a1f6e7ab65", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.03.2012 60.2010.301\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. parte interrogata nell'ambito del procedimento penale nel frattempo archiviato e toccata personalmente dai fatti accaduti quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 20 marzo 2012/dp\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 13/16.09.2010 presentata da\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere la trasmissione dei verbali d’interrogatorio allestiti nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto ABB __________ nel frattempo archiviato; |\npremesso che la richiesta datata 13.09.2010 è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno, che il 15/16.09.2010 l’ha trasmessa, per competenza, all’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), senza formulare osservazioni in merito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche il __________, verso le ore 11.30, a __________, presso il suo appartamento (che era stato, tra l’altro, condiviso con IS 1) è stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (inc. ABB __________);\nche a seguito di quanto accaduto, l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso;\nche il 18.06.1990 è stato allestito il relativo rapporto (ricevuto dal Ministero pubblico il 20.06.1990), in base al quale l’incarto penale è stato archiviato mediante un \"abbandono interno\";\nche con la presente istanza – completata il 14/18.10.2010 su richiesta 16.09.2010 (sollecitata il 12.10.2010) dell’allora Camera dei ricorsi penali – IS 1 chiede la trasmissione dei verbali allestititi dal sgt. __________ nell’ambito del surriferito procedimento penale;\nche a suffragio della sua richiesta precisa di aver avuto contatti, negli ultimi anni, con parenti e conoscenti di ┼__________, circostanza che le ha fatto ripensare al decesso di quest’ultimo, adducendo di aver rimosso alcuni fatti accaduti la mattina in cui aveva ritrovato il suo corpo esanime e che trattasi in ogni modo di una questione personale;\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nella fattispecie in esame – stante i motivi apportati dall’istante nella sua richiesta e considerato inoltre che ┼__________ era stato trovato privo di vita nell’appartamento in cui egli abitava unitamente alla qui istante, la quale era presente al momento del suo ritrovamento – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia del suo (di lei) verbale d’interrogatorio 4.02.1990 di cui all’incarto ABB __________, poiché è stata interrogata nell’ambito del citato procedimento penale riguardo al suo decesso ed è stata toccata personalmente da quanto accaduto quel giorno;\nche all’istante non possono essere trasmessi altri atti, non avendo un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG;\nche di conseguenza (soltanto) il verbale d’interrogatorio 4.02.1990 di IS 1 viene trasmesso, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;\nche l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;\nche stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nvisto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}