privatissima della vittima e dei suoi famigliari. Le fotografie devono perciò, per l’appunto, restare private, inaccessibili a terzi. In queste circostanze, gli interessi dei famigliari di __________ prevalgono di conseguenza su quelli di __________, il quale – come detto – potrà confrontarsi con il suo comportamento leggendo e rileggendo la sentenza 27.1.2009 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), che lo ha condannato. 6. L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese in considerazione dei compiti di legge dell’Ufficio qui istante. Per questi motivi, visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è respinta.