5.3. Ora, giusta l’art. 75 cpv. 1 frase 1 CP – invocato dall’istante – l’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. La risocializzazione del condannato-detenuto è quindi il compito principale dell’esecuzione della pena, che si deve attenere al principio della prevenzione speciale (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 75 CP). Al fine di concretizzare quanto esatto dalla disposizione citata, il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione ed alla preparazione della liberazione (art. 75 cpv.