"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP/TI. 5. 5.1. L’art. 62 cpv. 4 LOG impone, anzitutto, l’esame degli interessi delle parti toccate dagli atti oggetto della richiesta, ossia dei famigliari di __________ e del detenuto __________.