Infine, ha rimarcato il profondo rispetto per la vittima e per i suoi famigliari, accentuando che l’istanza avrebbe dovuto essere accolta (oltre che per la protezione della società) proprio perché era dovuta alla vittima ed ai famigliari la completa assunzione di responsabilità. 3. Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP, in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 ss. CPP non prevedano altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).