{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2010-297_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109872&nX40_KEY=4711140&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bdf9f487acc1b1105629bbeac0c268c6"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2010.297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2010.297"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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BRÄGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 75 CP).\nAl fine di concretizzare quanto esatto dalla disposizione citata, il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione ed alla preparazione della liberazione (art. 75 cpv. 4 CP), ciò che si realizza – innanzitutto – con la presa di coscienza del reato. La risocializzazione implica infatti che il detenuto comprenda quello che ha commesso e per cui è stato condannato, affinché – in futuro – non ricada negli stessi comportamenti (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., n. 27 ad art. 75 CP).\nLa partecipazione del detenuto alla realizzazione degli obiettivi previsti dal piano di esecuzione è presupposto per la concessione di un regime di detenzione agevolato (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., n. 28 ad art. 75 CP). Il suo contributo a detta realizzazione consiste, segnatamente, nel sottoporsi – meglio: nel collaborare attivamente – ad un trattamento terapeutico. La regolare partecipazione del detenuto ad una terapia condiziona invero la concessione o meno di agevolazioni carcerarie (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., n. 28 ad art. 75 CP).\nUn trattamento terapeutico a favore di __________ non è di conseguenza solo auspicabile, ma è addirittura necessario per la sua piena presa di coscienza del reato, ovvero per la risocializzazione e la preparazione della liberazione (art. 75 cpv. 4 CP), ed è peraltro in corso.\nE’ quindi certo fondamentale, al fine di raggiungere lo scopo appena indicato, “(…) confrontare l’interessato con la realtà effettiva ed inequivocabile dei suoi agiti” (scritto 30.9/1.10.2010).\nOra, la sentenza di condanna 27.1.2009 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) – intimata anche a __________ – riporta in maniera ineccepibile e cristallina come si sono svolti i fatti la sera dell’__________ ed il ruolo avuto da questi nel decesso di __________ (cfr., per esempio, p. 142 della decisione).\nLa lettura del predetto giudizio permette pertanto al detenuto di confrontarsi con la realtà effettiva ed inequivocabile della sua condotta, senza necessità di accedere ad altri atti dell’incarto.\nIl rapporto peritale del dr. med. __________ è peraltro (forzatamente) tecnico e specialistico: la sussunzione delle sue conclusioni ai comportamenti di __________ – atti con cui la terapia intende porlo di fronte – è stata fatta dalla Corte di merito (p. 143 della citata sentenza): quest’ultima lettura è certamente più utile rispetto a quella della perizia.\nLe fotografie di __________, di cui l’IS 1 chiede la visione, non palesano particolari lacerazioni visibili all’esterno del corpo della vittima, stante la dinamica dei fatti (pedate alla testa). Non si vede come la loro eventuale visione potrebbe aiutare il detenuto a meglio confrontarsi con la sua condotta, che – come detto – bene si evince dalla sentenza 27.1.2009.\nCerto, esse mostrano il risultato delle sue azioni, ovvero il corpo esanime di un giovane uomo, e di conseguenza la realtà effettiva ed inequivocabile di quanto ha commesso la sera dell’__________. Da questo punto di vista, c’è da chiedersi se siano necessarie delle foto della vittima per far capire la distinzione tra la vita e la morte.\nPer contro, permettere alla persona condannata per il suo omicidio di vedere il corpo senza vita di __________, significherebbe – ora, a procedimento penale concluso definitivamente – oltraggiare il sentimento di pietà [bene giuridico tutelato anche dal diritto penale, per esempio, dagli art. 175 e 262 CP (StGB PK – S. TRECHSEL, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 1 ss. ad art. 175 CP – V. LIEBER – e n. 1 ss. ad art. 262 CP – H. VEST –)] dei suoi congiunti, che hanno diritto al di lui rispetto ed alla di lui pace post mortem. Pietà, rispetto e pace sarebbero infatti manifestamente lesi qualora si concedesse ad uno degli autori della sua morte violenta di visionare immagini appartenenti alla sfera privatissima della vittima e dei suoi famigliari. Le fotografie devono perciò, per l’appunto, restare private, inaccessibili a terzi.\nIn queste circostanze, gli interessi dei famigliari di __________ prevalgono di conseguenza su quelli di __________, il quale – come detto – potrà confrontarsi con il suo comportamento leggendo e rileggendo la sentenza 27.1.2009 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), che lo ha condannato.\n6. L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese in considerazione dei compiti di legge dell’Ufficio qui istante.\nPer questi motivi,\nvisti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è respinta.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La segretaria"}