{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2010-297_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109872&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bdf9f487acc1b1105629bbeac0c268c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2010.297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2010.297"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di patronato quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:48:39", "Checksum": "a87fc5926d22318372ecd5fe5f168c7c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2010.297\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. Ufficio di patronato quale istante\n\n\nPer contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non fissa un’espressa norma. A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1.1.2011, prevede che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP/TI.\n5. 5.1.\nL’art. 62 cpv. 4 LOG impone, anzitutto, l’esame degli interessi delle parti toccate dagli atti oggetto della richiesta, ossia dei famigliari di __________ e del detenuto __________.\n5.2.\n__________, secondo quanto emerge dallo scritto 30.9/1.10.2010 dell’IS 1, si troverebbe nella prima fase del suo percorso di risocializzazione (comprendente “riconoscimento, responsabilizzazione, cambiamento”), ovvero nella fase del “riconoscimento”, nel cui contesto – secondo il terapeuta psichiatrico che lo segue – sarebbe indispensabile confrontare il detenuto con la realtà effettiva ed inequivocabile delle sue azioni, perché lo sviamento psicologico e la banalizzazione dell’atto non lascerebbero spazio per un’evoluzione verso l’assunzione definitiva di responsabilità nell’atto e nelle sue tragiche conseguenze.\nDa qui la domanda 14/15.9.2010 di visionare il rapporto peritale effettuato su __________ e le eventuali di lui fotografie.\n"}