{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2010-297_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109872&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bdf9f487acc1b1105629bbeac0c268c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2010.297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2010.297"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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PR 1, __________) – che, per motivi di privacy e di discrezione, si sono opposti alla richiesta – e 30.9/1.10.2010 (replica) dell’IS 1 – che ha ribadito la necessità di potere avere gli atti richiesti (scritto, quest’ultimo, sul quale il magistrato inquirente e gli PI 2, sebbene interpellati, non si sono pronunciati) –;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. Con sentenza 27.1.2009 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto, tra l’altro, __________ autore colpevole (anche) di omicidio intenzionale per avere, a __________, in data __________, in correità con un terzo, intenzionalmente concorso a cagionare la morte di __________. L’accusato è stato condannato alla pena detentiva di dieci anni (inc. TPC __________) [giudizio confermato il 17.6.2009 dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale e, di seguito, l’11.3.2010 dal Tribunale federale].\n2. Con istanza 14/15.9.2010 l’IS 1 ha chiesto – per conto del dottor __________, medico psichiatra, che segue __________ presso il carcere di __________, dove sta scontando la pena – di potere disporre del rapporto peritale effettuato su __________ e delle eventuali fotografie scattate alla vittima (sia sul luogo del reato sia successivamente), e questo al fine della terapia: la visione di detti atti avrebbe infatti aiutato __________ ad entrare nella consapevolezza e nella responsabilità rispetto al reato, che sarebbero stati ancora poco presenti.\nIl 30.9/1.10.2010 l’IS 1 – in replica alle prese di posizione del magistrato inquirente e, soprattutto, degli PI 2 (che si sono opposti alla domanda per motivi di privacy e di discrezione, che avrebbero reso sproporzionata la richiesta) – ha sottolineato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 75 cpv. 1/4 CP, la presa a carico in istituto carcerario sarebbe stata centrata sul delitto e nella triade “riconoscimento, responsabilizzazione, cambiamento”. Nel caso concreto il medico psichiatra dell’istituto carcerario di __________ avrebbe reputato indispensabile, per la fase del “riconoscimento”, confrontare il condannato con la realtà effettiva ed inequivocabile dei suoi agiti. Questo perché lo sviamento psicologico e la banalizzazione dell’atto non avrebbero lasciato spazio per un’evoluzione verso l’assunzione definitiva di responsabilità nell’atto e nelle sue tragiche conseguenze. Ha inoltre evidenziato che il materiale sarebbe stato consegnato in mano esclusiva al medico, senza alcuna trasmissione a __________ o a terze persone. Infine, ha rimarcato il profondo rispetto per la vittima e per i suoi famigliari, accentuando che l’istanza avrebbe dovuto essere accolta (oltre che per la protezione della società) proprio perché era dovuta alla vittima ed ai famigliari la completa assunzione di responsabilità.\n3. Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP, in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 ss. CPP non prevedano altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).\nA norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 ss. CPP non prevedano altrimenti.\n4. Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: \"Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione\".\nDal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, n. 4 ad art. 101 CPP). Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., n. 5 ss. ad art. 101 CPP). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti."}