{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2009-245_2011-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110278&nX40_KEY=4711135&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e58043de8cc29956dcae13fbcf4e766"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2009.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 16.02.2011 60.2009.245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. Consolato generale d'Italia, in nome e per conto della Guardia di Finanza, quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:40:19", "Checksum": "f4e0a9d8c88191cda0e8c031ad55cafc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 16.02.2011 60.2009.245\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. Consolato generale d'Italia, in nome e per conto della Guardia di Finanza, quale istante\n\n\nA livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.\n6. Va anzitutto rilevato che l’autorità istante si limita a chiedere l’ispezione degli atti emanati a carico di PI 1 in relazione alla sentenza di condanna __________, senza minimamente comprovare che quest’ultimo è un \"finanziere in congedo\", che è (ancora) membro della __________ e che nei suoi confronti è stata promossa / sarà promossa una non meglio precisata azione disciplinare, producendo la relativa documentazione.\nGiova inoltre osservare che dalla sentenza di condanna __________ risulta in particolare che PI 1, dopo aver terminato il servizio militare, \"(…) si è arruolato nel corpo della __________ dove è rimasto per cinque anni (dall’80 all’85), prestando servizio in diverse parti __________ (…)\" e che \"(…) gli ultimi due anni della sua carriera come __________ li ha trascorsi presso il __________ di __________ di __________ __________ dove ha svolto la mansione di agente __________ (…). Nel 1985 ha lasciato la __________ e si è trasferito in Ticino per rimanere vicino alla moglie. (…)\" (sentenza __________, p. 16, inc. TPC __________).\nDalla citata sentenza emerge altresì che PI 1, dal 1985 in poi, non ha più esercitato alcuna attività lavorativa in seno al __________ / alla __________.\nDi conseguenza, non essendo PI 1 dal 1985 più attivo in tale ambito, non è dato a sapere a questa Corte, per quale motivo – e ciò a distanza di oltre venti anni – il __________ abbia promosso / sia intenzionato a promuovere un’azione disciplinare nei suoi confronti.\nTenuto conto di quanto sopra esposto, l’autorità istante non ha sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo prevalente sui diritti personali di PI 1 come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG.\n7. L’istanza è respinta. Vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.\npronuncia\n1. L’istanza è respinta.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La segretaria"}