{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2009-245_2011-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110278&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e58043de8cc29956dcae13fbcf4e766"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2009.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 16.02.2011 60.2009.245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [art. 101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (art. 105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5 ss.). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.\nPer contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma.\nA livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.\n6. Va anzitutto rilevato che l’autorità istante si limita a chiedere l’ispezione degli atti emanati a carico di PI 1 in relazione alla sentenza di condanna __________, senza minimamente comprovare che quest’ultimo è un \"finanziere in congedo\", che è (ancora) membro della __________ e che nei suoi confronti è stata promossa / sarà promossa una non meglio precisata azione disciplinare, producendo la relativa documentazione.\nGiova inoltre osservare che dalla sentenza di condanna __________ risulta in particolare che PI 1, dopo aver terminato il servizio militare, \"(…) si è arruolato nel corpo della __________ dove è rimasto per cinque anni (dall’80 all’85), prestando servizio in diverse parti __________ (…)\" e che \"(…) gli ultimi due anni della sua carriera come __________ li ha trascorsi presso il __________ di __________ di __________ __________ dove ha svolto la mansione di agente __________ (…). Nel 1985 ha lasciato la __________ e si è trasferito in Ticino per rimanere vicino alla moglie. (…)\" (sentenza __________, p. 16, inc. TPC __________).\nDalla citata sentenza emerge altresì che PI 1, dal 1985 in poi, non ha più esercitato alcuna attività lavorativa in seno al __________ / alla __________.\nDi conseguenza, non essendo PI 1 dal 1985 più attivo in tale ambito, non è dato a sapere a questa Corte, per quale motivo – e ciò a distanza di oltre venti anni – il __________ abbia promosso / sia intenzionato a promuovere un’azione disciplinare nei suoi confronti.\nTenuto conto di quanto sopra esposto, l’autorità istante non ha sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo prevalente sui diritti personali di PI 1 come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG.\n7. L’istanza è respinta. Vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.\npronuncia\n1. L’istanza è respinta.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La segretaria"}