{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2009-245_2011-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110278&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e58043de8cc29956dcae13fbcf4e766"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2009.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 16.02.2011 60.2009.245"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Consolato generale d'Italia, in nome e per conto della Guardia di Finanza, quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 12/22.6.2009 – completata il 4/5.8.2009 – presentata dal\n|\n|\nIS 1 in nome e per conto della |\n|\n|\ntendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti emanati dal Tribunale penale cantonale inerenti alla persona di PI 1 (inc. __________); |\npremesso che l’istanza 12.6.2009 è stata trasmessa, per competenza, a questa Camera dal Tribunale penale cantonale mediante lo scritto 12/22.6.2009, senza formulare osservazioni in merito;\nrichiamate le osservazioni 14.9.2009 del procuratore pubblico Moreno Cappella, che non si oppone alla richiesta;\nrichiamate altresì le osservazioni 22/23.9.2009 di PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________), concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. Il __________ la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 1 (inc. TPC __________), confermata in data __________ dalla CCRP.\nLa sentenza è cresciuta in giudicato il __________.\n2. In data 4.5.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1°.1.2011 Corte dei reclami penali) ha respinto l’istanza 3/9.2.2009 presentata dall’__________, per il tramite del __________, __________, in nome e per conto __________, tendente ad ottenere la trasmissione degli atti riguardanti la sentenza __________ emanata dalla Corte delle assise criminali a carico di PI 1 (inc. TPC __________), per l’assenza dell’obbligo di assistenza giudiziaria in materia penale da parte delle autorità giudiziarie elvetiche e non avendo l’istante invocato e fatto valere un interesse giuridico legittimo in ossequio a quanto sancito dall’art. 27 CPP TI e dalla giurisprudenza del Tribunale federale (inc. CRP __________).\n3. Con la presente istanza il IS 1, per il tramite del suo console generale __________, formula la seguente domanda in nome e per conto della __________:\n\"Oggetto: __________ in congedo\nPI 1 (…)\nPer aderire ad analoga richiesta qui pervenuta dal __________ si chiede cortesemente – laddove non pregiudizievole – la visione degli atti emessi da codesto Tribunale Penale nei confronti del nominato in oggetto, __________ in congedo condannato con sentenza del __________ ad anni 6 e mesi 6 di reclusione\" (istanza 12/22.6.2009), precisando – su richiesta del 22.6.2009 e del 27.7.2009 dell’allora Camera dei ricorsi penali – che \"come da intesa telefonica, si è provveduto a sollecitare l’autorità __________ “__________” che così risponde “omissis di non pregiudicare l’immediato esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del __________ di cui all’oggetto (…)\" (scritto 4/5.8.2009).\nCome esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta [\"(…) nulla osta alla trasmissione della sentenza __________ della Corte delle Assise Criminali di __________, confermata dalla CCRP con sentenza del __________ a carico di PI 1 \" (osservazioni 14.9.2009)]. PI 1 – richiamando le sue osservazioni 17/18.2.2009 di cui all’incarto CRP __________ – chiede di respingere la richiesta in assenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP TI. Rileva in particolare che non è dato a sapere per quale motivo l’istante abbia bisogno di tali informazioni e se in __________ sia stata aperta una procedura nei suoi confronti che giustifichi l’istanza in esame.\n4. Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).\nA norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti.\n5. Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: \"Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione\"."}