Il che fa difetto nel caso in esame. c) Che l'esercizio della prostituzione non costituisca reato è indubbio. Nel caso in esame, del resto, alla ricorrente non è stato rimproverato di avere esercitato un'attività di per sé illecita, ma di avere svolto attività lucrativa abusiva, cioè senza il permesso richiesto ai cittadini stranieri. Ciò non toglie che il guadagno così realizzato sia da considerare illecito, giacché ogni valore conseguito con un'azione di rilevanza penale è suscettibile di confisca (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 4 ad art. 59).