Ora, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o che erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che tali valori debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilire i diritti (art. 59 n. 1 cpv. 1 CP). La facoltà di ordinare una confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 59 n. 1 cpv.