occorre anche ch'egli abbia il modo e il tempo indispensabile per afferrare la portata della norma. Certo, l'impossibilità di essere sentito dal Procuratore pubblico potrebbe essere rimediata – sul piano astratto – in sede di opposizione al decreto d'accusa, ove il Pretore giudica con pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (cfr. DTF 116 Ia 95 in fondo, 116 V 186 in alto con rinvii). L'art. 207 cpv. 4 CPP sembra ostare tuttavia a una tale sanatoria, giacché in simili ipotesi sanziona esplicitamente il decreto d'accusa di “nullità”.