1 e 6 LDDS”. f) Nelle circostanze descritte ci si può seriamente domandare se la garanzia dell'art. 207 cpv. 4 CPP non sia svuotata di senso. Dagli atti non si desume a che ora l'interessata si sia vista consegnare il decreto d'accusa. Se si considera però che il secondo interrogatorio è terminato alle ore 11.45 e che il decreto è stato notificato il giorno stesso, la ricorrente ha avuto solo qualche ora – nella più favorevole delle ipotesi – per chiedere di essere interrogata dal Procuratore pubblico. E ciò senza sapere se le si prospettasse davvero una pena privativa della libertà e senza disporre di un legale cui rivolgersi per un consiglio.