b). Non possono tuttavia essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà o revoche della sospensione condizionale di una precedente condanna “senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico” (art. 207 cpv. 4 CPP). e) Dal fascicolo processuale risulta che la ricorrente è stata interrogata dagli agenti di polizia il 10 luglio 2000, alla presenza di un interprete, una prima volta alle ore 9.40 e una seconda volta alle ore 11.20.