Visto che la questione tocca una garanzia di procedura, si giustifica un approfondimento. d) Secondo l'art. 207a CPP il decreto d'accusa può essere emanato a qualsiasi stadio del procedimento, “in ispecie dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere a istruzione formale” (lett. a), come pure “prima della chiusura dell'istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197 CPP” (lett. b).