Ne segue che su questo punto il ricorso è inammissibile, la censura non potendosi considerare sollevata “non appena possibile”. Tutt'al più ci si può domandare se il richiamo del Pretore all'art. 61 cpv. 3 CPP sia pertinente, tenuto conto che l'art. 61 cpv. 4 riserva le norme sul decreto d'accusa, segnatamente gli art. 207 cpv. 4 e 207a CPP. Visto che la questione tocca una garanzia di procedura, si giustifica un approfondimento. d) Secondo l'art. 207a CPP il decreto d'accusa può essere emanato a qualsiasi stadio del procedimento, “in ispecie dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere a istruzione formale” (lett.