Nella fattispecie non risulta – né la ricorrente asserisce – che al dibattimento il decreto d'accusa sia stato eccepito di nullità. Come si evince dalla sentenza impugnata, in aula l'imputata ha rivolto critiche al modo in cui la polizia aveva condotto gli interrogatori, ma tali doglianze sono state dichiarate tardive dal Pretore, l'interessata non essendosi opposta all'uso dibattimentale delle risultanze istruttorie. La pretesa disattenzione dell'art. 207 cpv. 4 CPP (che sanziona di nullità il decreto d'accusa) non consta invece essere stata fatta valere. Ne segue che su questo punto il ricorso è inammissibile, la censura non potendosi considerare sollevata “non appena possibile”.