Ciò le ha precluso, quanto meno di fatto, la possibilità di ottenere un chiarimento davanti al Procuratore pubblico. Data la notifica del decreto d'accusa (che poneva fine alla fase predibattimentale) prima ancora di vedersi intimare gli atti, essa neppure avrebbe potuto chiedere di essere sentita dal magistrato inquirente, in violazione dell'art. 207 cpv. 4 CPP. c) Secondo l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ammesso per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia sollevato l'irregolarità “non appena possibile”. Nella fattispecie non risulta – né la ricorrente asserisce – che al dibattimento il decreto d'accusa sia stato eccepito di nullità.