{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-28_2002-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58573&nX40_KEY=4928553&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22fc0691b4b25f6e2a7fe552f5cbaf20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:07:07", "Checksum": "1aa77c3ebca203ed924be68d37deedad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPur dando atto che l'imputata si è sempre annunciata con il suo vero nome e che non è mai stata sorpresa in flagrante esercizio di attività lucrativa, il primo giudice ha rammentato il gran numero di preservativi rinvenuti in possesso di lei, come pure la cospicua somma in dollari da lei detenuta. A ciò si aggiungeva il fatto che di lì a poco la donna era intenzionata a rientrare in Brasile e che i cittadini dell'America latina sono soliti usare preferibilmente, quando viaggiano, valuta americana. Né l'imputata ha sostanziato l'assunto che, al momento di giungere in Europa, già fosse in possesso di circa US$ 5'000, per quanto le sarebbe bastato esibire una ricevuta di prelevamento o un documento qualsiasi attestante l'origine del denaro. In realtà, ha concluso il primo giudice, i dollari sequestrati provenivano dalla prostituzione ed erano stati cambiati in vista dell'imminente rientro in patria. La somma giusta di lire italiane (500'000) e di franchi svizzeri (600) rinvenuta su di lei comprova ciò, essendo notorio che i clienti sogliono pagare in cifre tonde. Quanto alla testimonianza di ___________ – ha concluso il Pretore – essa poco sussidia, il fatto che egli abbia trascorso qualche serata con l'imputata non escludendo che costei esercitasse per il resto del tempo la prostituzione in albergo (sentenza, pag. _ a _).\ng) La ricorrente fa valere, in sintesi, di non avere mai ammesso l'esercizio di qualsivoglia attività e insiste nel ribadire di essersi trasferita in Europa, segnatamente in Italia, già un anno prima, seguendo un giovane conoscente conosciuto a Rio de Janiero, dove essa lavorava come tecnico-contabile in uno studio legale. Assevera che già durante il primo interrogatorio essa aveva precisato tale circostanza, come pure il fatto che i suoi genitori erano soliti passarle regolarmente denaro. Essa ripete che nessuna prova corrobora l'origine illecita di quanto sequestrato e sottolinea di avere spiegato in aula di trovarsi in possesso di dollari perché buona parte se li era portati appresso dal Brasile, per garantirsi il soggiorno dal suo compagno. L'argomentazione del Pretore, secondo cui essa non ha dimostrato la provenienza dei dollari, è perciò inconferente. Poco importa che le somme sequestrate siano cifre tonde: non toccava infatti a lei comprovare di essere giunta dal Brasile con i dollari sequestrati, ma se mai all'accusa corroborare l'ipotesi che le cifre tonde fossero multipli di ricompense a lei elargite da clienti.\nh) Si può convenire con la ricorrente che l'enfasi moralistica del Pretore possa anche non convincere. Sostenere che il solo possesso di determinate somme in cifra tonda costituisca un indizio non trascurabile per accertare se la ricorrente abbia fatto commercio di sé lascia invero perplessi. Preso a sé stante, può inoltre sembrare opinabile il ragionamento che ha indotto il Pretore a scartare l'ipotesi secondo cui la somma di US$ 3'400.00 potesse provenire dal Brasile, tenuto conto che nulla permette di accantonare un'ipotesi del genere. Ma, presi nel loro insieme, gli indizi evocati dal Pretore non bastano per far apparire la sentenza impugnata insostenibile nel suo risultato (l'arbitrio deve riferirsi all'esito, non solo ai motivi: DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 86). Se si pensa che la ricorrente ha soggiornato nell'albergo “____________”, chiuso poi per ordine della magistratura, dal 10 giugno al 10 luglio 2000, che essa medesima ha ammesso di essersi accompagnata a uomini dai quali ha ricevuto denaro o benefici pecuniari, che essa è stata trovata in possesso di cifre tonde, che essa pagava la camera a giornata, che lo stesso hotel era un noto albergo a ore, il risultato cui è giunto il Pretore sfugge all'arbitrio. Concludere che, in mancanza di riscontri che consentissero di accertare il contrario, le somme rinvenute in possesso della ricorrente al momento del fermo costituissero il provento di attività lucrativa è senz'altro sostenibile. La presenza di dollari potrebbe indiziare anche la versione dell'accusata, ma la conversione di franchi svizzeri o lire in dollari in prospettiva del viaggio di rientro in Brasile non costituisce una circostanza insolita, come ha riconosciuto anche l'accusata al dibattimento (sentenza, pag. _). Ne discende pertanto la reiezione del gravame su questo punto.\ni) A parere della ricorrente non vi sarebbero nemmeno prove che giustifichino la confisca del cellulare, non essendo stato provato neanche in un caso che essa abbia fissato appuntamenti con quel telefonino. Al riguardo il Pretore ha accertato che più d'una delle prostitute interrogate dalla polizia ha dichiarato come, oltre a incontrare clienti nell'esercizio pubblico, combinasse incontri per telefono, mediante il rispettivo cellulare. Egli ha ritenuto che perciò pure l'Ericsson sequestrato all'accusata servisse all'esercizio dell'attività (sentenza, pag. _). Perché un'analogia del genere condurrebbe a un risultato manifestamente insostenibile non è illustrato nel ricorso. Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.\n4. La ricorrente assume che non vi sono prove sufficienti nemmeno per accusarla di prostituzione. Nel motivare la critica essa perde però di vista il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Essa persiste infatti nel contrapporre la propria versione dei fatti agli accertamenti del Pretore, senza sostanziare arbitrio di sorta, come se la cassazione fosse un'autorità munita di libero esame anche nel dirimere questioni di fatto. Il che non è manifestamente il caso. Donde, in proposito, l'inammissibilità del ricorso."}