{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-28_2002-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58573&nX40_KEY=4928553&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22fc0691b4b25f6e2a7fe552f5cbaf20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:07:07", "Checksum": "1aa77c3ebca203ed924be68d37deedad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Che l'esercizio della prostituzione non costituisca reato è indubbio. Nel caso in esame, del resto, alla ricorrente non è stato rimproverato di avere esercitato un'attività di per sé illecita, ma di avere svolto attività lucrativa abusiva, cioè senza il permesso richiesto ai cittadini stranieri. Ciò non toglie che il guadagno così realizzato sia da considerare illecito, giacché ogni valore conseguito con un'azione di rilevanza penale è suscettibile di confisca (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 4 ad art. 59). Certo, Niklaus Schmid sostiene che tra reato e provento conseguito deve sussistere un rapporto causale, una connessione stretta. Questa non sussiste – ad esempio – in caso del guadagno ritratto con l'esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP), poiché esso costituisce un vantaggio patrimoniale indiretto, non soggetto a confisca secondo l'art. 59 n. 1 cpv. 1 CP (Schmid in: Entziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, commentario, vol. I, Zurigo 1998, n. 35 e 36 ad art. 59 CP). Lo stesso autore rileva nondimeno che la decisione, in casi del genere, dipende dalla Bewertung der sachverhaltsmässigen Distanz zwischen Anlasstat und erzieltem Vermögensvorteil (op. cit., n. 35 ad art. 59 CP). Nell'ipotesi dell'art. 199 CP il reato consiste nell'esercizio della prostituzione in spregio di disposizioni cantonali sul luogo, il tempo e le modalità d'esercizio della prostituzione stessa, ossia di nome di polizia che regolano tale attività (Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 199 CP). Una confisca dei proventi conseguiti da una prostituta che si limita a non rispettare simili norme, adescando ad esempio clienti in zone proibite o a orari non consentiti dall'autorità cantonale o comunale, può apparire perciò un provvedimento senza nesso sufficiente con i beni giuridici che simili ordinanze di polizia si propongono di tutelare.\nd) Diverso è il caso di persone straniere che, come la sentenza impugnata accerta per quanto attiene alla ricorrente, entrano in Svizzera con un visto da turista e qui soggiornano proprio allo scopo di dedicarsi alla prostituzione, senza intenzione di chiedere permesso alcuno (art. 3 cpv. 8 ODS). In simili ipotesi infatti i proventi conseguiti con l'attività abusiva non sono solo di natura indiretta, ovvero non sufficientemente legata alla commissione dell'illecito (ancorché di natura contravvenzionale), bensì diretta. Il reddito della prostituzione conseguito in Svizzera da soggetti stranieri autorizzati al soggiorno solo come turisti (e quindi a condizioni restrittive: art. 2 cpv. 1 LDDS e art. 3 cpv. 8 ODDS), in altri termini, è il fine immediato del soggiorno stesso. Se può apparire iniquo dunque confiscare il guadagno di una meretrice solo perché essa infrange i limiti di aree vietate alla prostituzione per questioni di pubblica quiete o di ordine pubblico in genere, altrettanto non può dirsi nell'eventualità di chi entra in Svizzera proprio per esercitare tale attività lucrativa, che è lo scopo diretto del soggiorno. In tal caso la persona interessata non viola solo norme locali, ma beni giuridici protetti dalla LDDS. Stabilendo ciò, pur con motivazione succinta, il Pretore non ha violato pertanto il diritto federale.\ne) Secondo la ricorrente la confisca litigiosa è comunque indebita poiché, contrariamente a quanto reputa il Pretore, manca la dimostrazione che il denaro confiscato sia il provento della prostituzione. Così argomentando, la ricorrente critica la valutazione delle prove, che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). L'accertamento di fatto può perciò essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con le risultanze istruttorie (da ultimo: DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 86).\nf) Il Pretore ha ritenuto che l'accusata ha svolto attività lucrativa illecita fondandosi anzitutto sulle sue dichiarazioni predibattimentali, ricordando che essa ha dichiarato alla polizia di avere intrattenuto rapporti sessuali con persone, le quali hanno assunto spese di lei, le hanno dato denaro o le hanno pagato la camera. Anche in aula – ha soggiunto il primo giudice – l'accusata ha ammesso di avere ricevuto compensi da uomini con cui ha avuto rapporti intimi. Egli non ha creduto perciò alla versione della prevenuta, che affermava di non avere mai esercitato attività lucrativa, di essersi limitata a soggiornare in camera, di avere solo incontrato qualche amico, di avere trascorso gran parte del tempo lontana dall'hotel e di non essersi nemmeno accorta che l'albergo “__________ ” era una casa d'appuntamenti. Il Pretore ha ritenuto inverosimile che una persona risiedente in un albergo per un periodo prolungato non si avveda del continuo via vai, il pomeriggio, la sera e la notte di uomini accompagnati da giovani donne, dal bar alle camere. Anzi, com'era emerso al dibattimento, l'imputata sapeva che generalmente negli alberghi si paga in una volta sola, quando si parte, mentre al “__________ ” le camere erano pagate – come nei postriboli – giorno per giorno."}