{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-28_2002-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58573&nX40_KEY=4928553&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22fc0691b4b25f6e2a7fe552f5cbaf20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:07:07", "Checksum": "1aa77c3ebca203ed924be68d37deedad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Nel merito l'interessata rimprovera al Pretore di averla condannata per soggiorno illegale a norma dell'art. 23 cpv. 1 LDDS violando il diritto. Essa rileva che, seppure avesse esercitato in Svizzera un'attività lucrativa senza autorizzazione, questo solo fatto non basterebbe per rendere la sua permanenza in Svizzera illegale. Essa infatti ha varcato il confine regolarmente (non abbisognando di visti d'entrata) e ha soggiornato in Svizzera meno di tre mesi.\na) In DTF 128 IV 134 consid. 9 il Tribunale federale ha precisato che l'assunzione di prostitute soggiornanti in Svizzera grazie a un visto da turista (ottenuto in modo fraudolento) per esercitare un'attività lucrativa è punibile esclusivamente per contravvenzione all'art. 23 cpv. 4 LDDS. Il delitto dell'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS non entra in considerazione, poiché l'esercizio di una professione senza permesso non basta a rendere automaticamente illegale o abusivo il soggiorno, quand'anche la persona provvista del visto da turista abbia varcato il confine nell'intento di esercitare abusivamente un'attività lucrativa.\nb) Il principio testé enunciato è applicabile, per analogia, anche al caso in esame. Entrata in Svizzera con regolare visto da turista (circostanza pacifica), la ricorrente ha soggiornato legalmente a __________, seppure abbia esercitato un'attività lucrativa soggetta a notifica giusta l'art. 2 cpv. 1 e ad autorizzazione giusta l'art. 3 cpv. 8 ODDS. Essa non è quindi incorsa nel delitto dell'art. 23 cpv. 1 quarta frase LDDS, ma – tutt'al più – nella mera contravvenzione dell'art. 23 cpv. 6 LDDS (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, pag. 55, 57 e 115). L'infrazione, conclusasi il 10 luglio 2000, si è però prescritta (l'azione penale si è estinta in un anno, rispettivamente in due anni (art. 109 e 72 no. 2 cpv. 2 CP).\nc) Ciò posto, la ricorrente dev'essere prosciolta dall'imputazione di essere entrata illegalmente in Svizzera e di avere soggiornato illegalmente a __________ (art. 23 cpv. 1 quarta frase LDDS). Potrebbe eventualmente essere condannata per violazione dell'art. 23 cpv. 6 LDDS, accertandosi l'esercizio illegale di attività lucrativa durante il periodo di permanenza. Se non che, come si è appena accennato, tale contravvenzione sarebbe in ogni modo prescritta. Non potendo più la ricorrente essere perseguita, decade anche la pena accessoria dell'espulsione. L'allontanamento dal territorio svizzero per tre anni deciso dal Pretore (a conferma del decreto d'accusa) deve pertanto essere annullato.\n3. La ricorrente insorge altresì contro la confisca dei beni sequestrati dalla polizia in occasione del suo fermo, asserendo che fanno difetto le condizioni richieste per un simile provvedimento. Ora, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o che erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che tali valori debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilire i diritti (art. 59 n. 1 cpv. 1 CP). La facoltà di ordinare una confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 59 n. 1 cpv. 3 CP).\na) Ricordato che la confisca non dipende dalla persona dell'autore del reato, ma solo dalla provenienza illecita dei valori, Pretore ha accertato che in concreto le somme sequestrate all'imputata (fr. 200.–, Lit. 450'000 e US$ 3'400.00) potevano ricondursi solo all'attività lucrativa illegale da costei esercitata all'albergo “__________ ”. Trattandosi di provento di attività non autorizzata (e quindi illecita), egli ha confermato il provvedimento, estendendolo anche al cellulare usato dall'interessata per combinare gli incontri con i clienti.\nb) La ricorrente fa valere anzitutto che una confisca è ammissibile solo qualora sia destinata a sopprimere un illecito vantaggio. Ciò non è il caso quando esso sia rappresentato da una controprestazione liberamente corrisposta da una parte che non può essere considerata lesa. D'altro canto – essa continua – la giurisprudenza non stabilisce che qualsiasi attività svolta senza autorizzazione amministrativa vada considerata illecita. Seguendo l'impostazione del Pretore, si giungerebbe all'assurdo e iniquo risultato di confiscare i risparmi e i crediti che uno straniero conseguirebbe in Svizzera con un qualsiasi lavoro, ad esempio come domestico o cameriere in un esercizio pubblico. Invece è occorre confiscare solo vantaggi derivanti da attività delittuose. Il che fa difetto nel caso in esame."}