{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-28_2002-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58573&nX40_KEY=4928553&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22fc0691b4b25f6e2a7fe552f5cbaf20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:07:07", "Checksum": "1aa77c3ebca203ed924be68d37deedad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Secondo l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ammesso per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia sollevato l'irregolarità “non appena possibile”. Nella fattispecie non risulta – né la ricorrente asserisce – che al dibattimento il decreto d'accusa sia stato eccepito di nullità. Come si evince dalla sentenza impugnata, in aula l'imputata ha rivolto critiche al modo in cui la polizia aveva condotto gli interrogatori, ma tali doglianze sono state dichiarate tardive dal Pretore, l'interessata non essendosi opposta all'uso dibattimentale delle risultanze istruttorie. La pretesa disattenzione dell'art. 207 cpv. 4 CPP (che sanziona di nullità il decreto d'accusa) non consta invece essere stata fatta valere. Ne segue che su questo punto il ricorso è inammissibile, la censura non potendosi considerare sollevata “non appena possibile”. Tutt'al più ci si può domandare se il richiamo del Pretore all'art. 61 cpv. 3 CPP sia pertinente, tenuto conto che l'art. 61 cpv. 4 riserva le norme sul decreto d'accusa, segnatamente gli art. 207 cpv. 4 e 207a CPP. Visto che la questione tocca una garanzia di procedura, si giustifica un approfondimento.\nd) Secondo l'art. 207a CPP il decreto d'accusa può essere emanato a qualsiasi stadio del procedimento, “in ispecie dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere a istruzione formale” (lett. a), come pure “prima della chiusura dell'istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197 CPP” (lett. b). Non possono tuttavia essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà o revoche della sospensione condizionale di una precedente condanna “senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico” (art. 207 cpv. 4 CPP).\ne) Dal fascicolo processuale risulta che la ricorrente è stata interrogata dagli agenti di polizia il 10 luglio 2000, alla presenza di un interprete, una prima volta alle ore 9.40 e una seconda volta alle ore 11.20. Risulta altresì che quello stesso giorno, al termine del secondo interrogatorio, essa ha firmato una dichiarazione prestampata su carta della Polizia cantonale in cui dichiarava, con riferimento agli art. 207 e 207a CPP, di avere preso conoscenza degli atti dell'inchiesta preliminare di polizia svolta a suo carico per “infrazione alla LDDS”, di avere preso conoscenza che tali atti sarebbero stati trasmessi al Ministero pubblico e che, qualora ciò non fosse già avvenuto, essa avrebbe potuto chiedere di essere interrogata dal Procuratore pubblico (art. 207 cpv. 4 CPP), come pure di avere preso conoscenza che il Procuratore pubblico avrebbe potuto formulare un decreto d'accusa nei suoi confronti “senza ulteriori avvisi” (art. 207a CPP). Risulta inoltre che, quello stesso 10 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha emesso il noto decreto d'accusa e che, sempre il 10 luglio 2000, l'accusata ha sottoscritto un “verbale di notifica di decreto d'accusa” in cui dichiarava, con l'ausilio di un interprete, di avere ricevuto un esemplare del decreto in questione “per i fatti risultati dalle informazioni preliminari e dall'istruzione formale nell'ambito del procedimento penale aperto a suo carico per il titolo di infrazione art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS”.\nf) Nelle circostanze descritte ci si può seriamente domandare se la garanzia dell'art. 207 cpv. 4 CPP non sia svuotata di senso. Dagli atti non si desume a che ora l'interessata si sia vista consegnare il decreto d'accusa. Se si considera però che il secondo interrogatorio è terminato alle ore 11.45 e che il decreto è stato notificato il giorno stesso, la ricorrente ha avuto solo qualche ora – nella più favorevole delle ipotesi – per chiedere di essere interrogata dal Procuratore pubblico. E ciò senza sapere se le si prospettasse davvero una pena privativa della libertà e senza disporre di un legale cui rivolgersi per un consiglio. Anzi, con l'ulteriore restrizione (non prevista dalla legge, ma contenuta nel formulario prestampato della Polizia cantonale) che a una sua richiesta di interrogatorio davanti al Procuratore pubblico sarebbe stato dato seguito solo qualora gli atti non fossero già stati trasmessi al Procuratore medesimo. Quando tali atti siano pervenuti al Procuratore nel caso specifico non è dato di sapere. Si sa soltanto che, prima di emanare il decreto d'accusa, il Procuratore li ha visti, come risulta dal decreto stesso (pag. _). Quanto al rapporto di polizia, esso è stato formalmente inviato al Procuratore solo il 21 luglio 2000 (11 giorni dopo l'emanazione del decreto).\ng) Tutto ciò posto, appare dubbio che in concreto la garanzia dell'art. 207 cpv. 4 CPP sia stata rispettata nella sua sostanza. Non basta in effetti che un prevenuto sia avvertito teoricamente del diritto di farsi interrogare dal Procuratore pubblico qualora si adombri nei suoi confronti una pena privativa della libertà; occorre anche ch'egli abbia il modo e il tempo indispensabile per afferrare la portata della norma. Certo, l'impossibilità di essere sentito dal Procuratore pubblico potrebbe essere rimediata – sul piano astratto – in sede di opposizione al decreto d'accusa, ove il Pretore giudica con pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (cfr. DTF 116 Ia 95 in fondo, 116 V 186 in alto con rinvii). L'art. 207 cpv. 4 CPP sembra ostare tuttavia a una tale sanatoria, giacché in simili ipotesi sanziona esplicitamente il decreto d'accusa di “nullità”. La ricorrente avendo omesso di sollevare, in concreto, il vizio di forma “non appena possibile” (cioè davanti al Pretore), la Corte di cassazione e di revisione penale non è abilitata a intervenire d'ufficio e la riflessione non può, a questo punto, essere portata oltre."}