{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-28_2002-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58573&nX40_KEY=4928553&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22fc0691b4b25f6e2a7fe552f5cbaf20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:07:07", "Checksum": "1aa77c3ebca203ed924be68d37deedad", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli Zeni, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 aprile 2001 presentato da\n|\n|\n___________,\n(patrocinata dall'avv__________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 6 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. ___________, giovane brasiliana, ha raggiunto l'Europa per la prima volta nell'aprile del 1999. Dall'Italia, dove risiedeva, essa è giunta in Svizzera in un'occasione, accompagnata da un amico italiano. Rientrata in Brasile, ___________ ha poi fatto nuovamente ritorno in Italia e lì è rimasta qualche mese. Il 10 giugno 2000 essa si è trasferita nel Ticino, prendendo alloggio all'albergo “__________ ” di __________. In seguito a un controllo di polizia avvenuto la sera del 10 luglio 2000, essa è stata fermata e interrogata insieme con altre ragazze straniere che soggiornavano nel medesimo albergo, adibito all'esercizio della prostituzione e chiuso infine per ordine della magistratura.\nB. Con decreto d'accusa di quello stesso 10 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ___________ autrice colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrata in Svizzera il 10 giugno 2000, per avere soggiornato a __________ fino al 10 luglio successivo e per avere svolto attività lucrativa senza permesso. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni. Ha pure disposto la confisca delle somme di fr. 200.–, Lit. 450'000 e US$ 3'400.00, come pure di un cellulare Ericsson “T10s” sequestrato dalla polizia. Al decreto d'accusa ___________ ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 6 marzo 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato l'imputazione, le proposte di pena e le confische contenute nel decreto d'accusa.\nC. Contro la sentenza predetta ___________ ha introdotto il 7 marzo 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 aprile 2001 essa postula il suo proscioglimento dall'accusa di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri o, in via alternativa, l'annullamento della sentenza impugnata previa dichiarazione di nullità del decreto d'accusa. In subordine essa chiede di essere ritenuta colpevole unicamente di contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS). Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata va annullata poiché si fonda su un decreto d'accusa nullo per intempestiva emanazione, essendo questo stato notificato – addirittura – prima degli atti dell'inchiesta preliminare di polizia. Con ciò sono stati violati diritti essenziali della difesa, come quello di essere sentiti dal Procuratore pubblico (art. 207 cpv. 4 CPP).\na) Il Pretore ha ricordato che al dibattimento l'imputata si doleva a più riguardi, in particolare, per essere rimasta parecchie ore in stato di fermo, prima dell'interrogatorio, senza nemmeno poter dormire. Inoltre le sarebbero state poste domande preconfezionate e tendenziose perché ammettesse di essere dedita alla prostituzione. Il primo giudice ha rilevato nondimeno che l'interessata non ha chiesto di chiarire i suoi verbali di polizia dinanzi al Procuratore pubblico, in presenza del suo difensore (art. 61 cpv. 3 CPP). All'ordinanza pretorile del 19 settembre 2000 con cui la si avvertiva del diritto di opporsi entro dieci giorni all'uso dibattimentale degli atti scritti, con la comminatoria che il silenzio sarebbe stato interpretato come accettazione (art. 227 cpv. 2 CPP), essa non aveva formulato opposizione alcuna, ma si era limitata a chiedere l'audizione del testimone ___________. Quanto ai verbali di polizia, ha soggiunto il Pretore, da essi non emerge alcunché di tendenzioso o tanto meno di costrittivo.\nb) La ricorrente non si confronta con le citate motivazioni né contesta di non essersi opposta all'uso dibattimentale dei verbali di polizia. Fa valere tuttavia che il vizio è “a monte”, nel senso che la sentenza impugnata si fonda su un decreto d'accusa nullo, emanato in coda agli interrogatori di polizia, addirittura prima che le fossero notificati gli atti dell'inchiesta, tant'è che a quel momento il rapporto di polizia non esisteva ancora. Ciò le ha precluso, quanto meno di fatto, la possibilità di ottenere un chiarimento davanti al Procuratore pubblico. Data la notifica del decreto d'accusa (che poneva fine alla fase predibattimentale) prima ancora di vedersi intimare gli atti, essa neppure avrebbe potuto chiedere di essere sentita dal magistrato inquirente, in violazione dell'art. 207 cpv. 4 CPP."}