In DTF 101 IV 292 lo stesso Tribunale federale ha ammesso alla prova della verità una persona che aveva evocato un procedimento penale a carico di un comandante di polizia. All'accusato è stato riconosciuto il diritto di provare la verità del fatto, benché il procedimento penale a carico del comandante si fosse concluso con un abbandono per insufficienza di prove. Data l'importante funzione allora rivestita dal querelante, ha spiegato il Tribunale federale, sussisteva un interesse pubblico a che l'inquisito potesse essere sanzionato almeno in via disciplinare o amministrativa. Nella presente fattispecie, per contro, fa difetto un interesse del genere. 11.