A ragione il Pretore ha considerato altresì che non soccorrono nemmeno gli estremi della legittima difesa (art. 33 CP) – né quelli dello stato di necessità (art. 34 CP) – poiché nella migliore ipotesi si tratterebbe solo di un eccesso difensivo, che consentirebbe solo un'attenuazione della pena. Del discorso provocatorio in Consiglio comunale il Pretore ha comunque tenuto conto nella commisurazione della pena (sentenza, pag. _). Al ricorrente non giova nemmeno la sentenza pubblicata in DTF 118 IV