L'argomento cade nel vuoto. Nelle circostanze già descritte, come ha rilevato il Pretore, l'art. 32 CP (secondo cui non costituisce reato l'atto che è imposto dalla legge o dal dovere d'ufficio o professionale, ovvero che la legge dichiara permesso o non punibile) non entra in considerazione, né il ricorrente spiega perché esso sarebbe applicabile. A ragione il Pretore ha considerato altresì che non soccorrono nemmeno gli estremi della legittima difesa (art. 33 CP) – né quelli dello stato di necessità (art. 34 CP) – poiché nella migliore ipotesi si tratterebbe solo di un eccesso difensivo, che consentirebbe solo un'attenuazione della pena.