La carica di consigliere comunale (e di deputato al Gran Consiglio) ricoperta dal querelante, pur connessa alla natura, alla portata e alla concludenza dell'intervento in Consiglio comunale, non bastavano perché il ricorrente rivangasse sulla stampa un fatto attinente alla sfera privata dell'avversario, la cui pubblica diffusione non era più sorretta da alcun interesse generale. Certo, l'imputato aveva reagito in tal modo anche per i toni provocatori usati dal consigliere comunale, ma ciò giustificava se mai una risposta per le rime, non un'affermazione come quella proferita. 7.