I casi giudicati dal Tribunale federale in DTF 69 IV 167 (precedenti di un avvocato) e DTF 101 IV 293 (precedenti di un capo della polizia) sono diversi. La carica di consigliere comunale (e di deputato al Gran Consiglio) ricoperta dal querelante, pur connessa alla natura, alla portata e alla concludenza dell'intervento in Consiglio comunale, non bastavano perché il ricorrente rivangasse sulla stampa un fatto attinente alla sfera privata dell'avversario, la cui pubblica diffusione non era più sorretta da alcun interesse generale.