L'esistenza di un motivo sufficiente non è escluso neanche quando l'affermazione tocca la vita privata o familiare (DTF 81 IV 284 consid. 5). Se può valersi di un motivo sufficiente, l'autore deve poter provare la verità anche se il motivo per cui ha agito non era la ragione più importante, sempre che esso non costituisca un mero pretesto (DTF 82 IV 98). Di regola, in ogni modo, non vi è motivo sufficiente per rendere noto a terzi che una persona ha subìto una vecchia condanna (DTF 71 IV 128); tenendo conto delle circostanze del caso concreto, nondimeno, il Tribunale federale ha deciso diversamente nel caso di precedenti a carico di un avvocato (DTF 69 IV 167 consid.